| laboratorio d'iniziativa politica |
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| LID legge d'iniziativa delegata |
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| per il
riconoscimento della soggettività giuridica dei popoli
zingari d'Europa |
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| testo
provvisorio e relazione
introduttiva |
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| art |
esposizione analitica |
mozioni |
riferimenti normativi |
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TITOLO
I° del riconoscimento |
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| 1 |
è
riconosciuta la soggettività giuridica dei popoli zingari
d'Europa quale istituzione di diritto internazionale pubblico. Essa
dà forma alla Nazione zingara quale stato membro dell'Unione
Europea, rappresentazione amministrativa dei popoli di etnia rom,
sinti, camminanti etc., e di quelli ad essi assimilabili quali
Voyagers, Jenisch e Romnichels ; |
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| 2 |
la Nazione
zingara è Ente non-territoriale: il diritto di appartenenza
alla Nazione zingara è riconosciuto per jus sanguinis; |
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| 3 |
alle
relazioni fra Enti territoriali ospitanti ed Ente non-territoriale
ospitato soprintende l'Unione Europea coi suoi Istituti, costituendosi
essa stessa quale territorio afferente la Nazione zingara per jus loci; |
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| 4 |
ai
cittadini componenti la Nazione zingara è riconosciuta la
piena cittadinanza europea, con tutti i doveri, i diritti e le tutele
che da questa discendono. E segnatamente: libertà di
circolazione, di residenza, di esercizio di impresa, professione o
impiego nel quadro normativo dei singoli stati con tutte le guarentigie
che dalla cittadinanza procedono; tutela delle peculiarità
culturali, linguistiche e sociali; previdenza, assistenza sanitaria,
istruzione, sostegno economico; opportunità di
partecipazione politica nelle realtà amministrative locali e
comunitarie. Dove fosse già stata eletta cittadinanza locale
è ammessa la doppia cittadinanza; |
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la Nazione
zingara ha diritto di esprimere la propria rappresentanza nel
Parlamento europeo, nel Consiglio e nella Commissione a pari
dignità degli altri stati membri; |
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TITOLO
II° dell'amministrazione |
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| 6 |
è istituita
presso il Consiglio d'Europa la “Sovrana Consulta”
dei popoli zingari. Esso è Organo tecnocratico e
non-politico atto a rappresentare la complessità delle
Comunità nomadi nelle forme stabilite dalla legge europea.
Esso è: organo tecnico di amministrazione censuale e
anagrafica; organo consultivo per il Consiglio, le Commissioni e il
Parlamento per tutte le questioni ad esso afferenti; organo esecutivo
delle Direttive ad esso inviate. Esso ha rappresentanza consolare
presso i Governi di tutti gli Stati dell'Unione. Rilascia un proprio
passaporto, sostiene e tutela i suoi cittadini; |
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la
“Sovrana Consulta” predispone e organizza gli
strumenti elettorali per la rappresentanza politica presso il
Parlamento europeo. A tal fine può richiedere agli stati
membri la collaborazione per la necessaria logistica; |
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al
“Forum Européen des Roms et des Gens du
Voyage” (ERTF), organizzazione già accreditata
presso il Consiglio d'Europa, è affidato il compito di
assumerne l'Ufficio, di impostarne l'organico, e di svilupparne i
lavori. Funzionari all'uopo designati dalla Commissione europea ne
coordineranno le attività, altresì assicurandone
le necessarie risorse finanziarie; |
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| 9 |
la
“Sovrana Consulta”, a coronamento della sua
attività, convoca libere elezioni per la Sovrana
Costituente, rese possibili solo a seguito delle svolte funzioni
censive, anagrafiche e certificative; |
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| 10 |
la Sovrana
Costituente – a differenza della Consulta- è
Organo politico, assemblea parlamentare della Nazione zingara. Essa non
esercita un potere legislativo su un territorio, perché non
ha territorio. Ma costituendosi interprete della Nazione diviene
interlocutore consultivo per tutti gli stati nei cui territori la
Nazione si dispiega. Insediatesi auto-definisce i propri simboli, le
proprie funzioni ed i propri regolamenti. Esprime i suoi delegati
presso il Consiglio e la Commissione. Designa nel suo seno un
Presidente che -di concerto con i quadri amministrativi della
“Sovrana Consulta” - esplica le funzioni di
consulente-promotore presso gli Organi dell'amministrazione centrale
europea, ovvero presso i singoli Governi dell'Unione; è data
altresì inderogabile e regolata facoltà di
tribuna presso il Parlamento europeo e presso i Parlamenti degli stati
membri; |
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TITOLO
III° della logistica |
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è
demandata al Consiglio d'Europa la realizzazione delle strutture
logistiche necessarie all'insediamento della Sovrana Consulta,
offrendone i locali, l'arredo, il personale amministrativo, le
infrastrutture tecniche e di servizio; |
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| 12 |
è
demandato ai Governi degli Stati membri dell'Unione la realizzazione
delle strutture logistiche necessarie all'insediamento dei Consolati,
offrendone i locali, l'arredo, il personale amministrativo, le
infrastrutture tecniche e di servizio; |
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TITOLO
IV° della devoluzione |
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| 13 |
è
fatto dovere degli stati membri porre in essere tutti gli accorgimenti
amministrativi ed infrastrutturali atti a rendere dignitosa, sicura e
libera la presenza delle Comunità nomadi; |
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è
fatto dovere degli stati membri predisporre le procedure di rilievo
anagrafico della cittadinanza nomade, la sua iscrizione nei Registri di
popolazione, la sua trascrizione nei Registri consolari; |
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| 15 |
è
fatto dovere degli stati membri organizzare percorsi scolastici e
formativi flessibili, accogliendo le intrinseche esigenze del
nomadismo. (Per esempio: permettendo il trasferimento a diverso plesso
per personale discente anche nel corso dell'anno scolastico; istituendo
plessi scolastici finalizzati all'istruzione primaria all'interno delle
strutture più popolose e organizzate, avallando sostenendo
ed integrando la trasmissione della lingua e della cultura zingare;
istruendo personale competete di lingue e culture zingare a sostegno
del personale insegnante); |
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TITOLO V°
della finanza |
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| 16 |
prive di
potestà impositive la Sovrana Consulta e la Sovrana
Costituente traggono sostegno finanziario dal Consiglio d'Europa presso
cui sono allocate; |
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i Consolati
traggono sostegno finanziario presso i Governi presso cui sono allocati; |
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| 18 |
Consulta,
Costituente e Consolati hanno facoltà di avanzare richieste
di finanziamento -ed i Governi speculare facoltà di
accoglimento- per il conseguimento di specifici obbiettivi; |
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| 19 |
il regime
fiscale delle attività della cittadinanza europea nomade -ed
il gettito conseguito- è pertinenza degli stati in cui le
attività sono esercitate. |
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| 20 |
I servizi
previdenziali, sanitari, sociali ed urbanisitci pertinenti i cittadini
nomadi sono a totale carico delle amministrazioni competenti per
territorio, indenni da discriminazione alcuna, ed in tutto assimilati
alle prestazioni offerte alla cittadinanza residente; |
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| 21 |
in assenza
degli opportuni interventi di integrazione e di sostegno economico,
è fatto obbligo agli stati membri di tassativamente
rispettare il diritto di questua, di tollerare forme di commercio
atipico e non regolamentato, nonché di automaticamente
recepire e accogliere tutte le attenuanti che -pur non giustificate-
possono per disperazione spingere alla devianza e ad atti criminosi
(minimo della pena), ricadendo la responsabilità di questi
sulla inezia delle civili amministrazioni. |
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NORME
TRANSITORIE E PROCEDURALI |
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| I |
la Repubblica
italiana si costituisce in ogni consesso promotore del riconoscimento
della soggettività giuridica internazionale della Nazione
zingara; specificatamente, in seno all'Unione europea, ne perora la
piena integrazione nei termini e modalità della presente
legge; |
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| II |
la Repubblica
italiana si impegna a porre in essere da subito le condizioni per
l'efficacia del riconoscimento della Nazione zingara. A tal fine presso
la Presidenza del Consiglio è istituita la Sovrana consulta
dei popoli zingari d'Italia, con i compiti ad essa affidata dall'art. 6
per la parte afferente l'amministrazione territoriale italiana. I
funzionari di cui all'art. 8 saranno designati dalla Presidenza del
Consiglio, predisponendo la formazione della Sovrana costituente di cui
all'art. 10; |
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| III |
la Repubblica
italiana si impegna a porre in essere da subito, per la parte afferente
l'amministrazione territoriale italiana, le strutture e le procedure
atte a dare efficacia gli impegni esplicati agli artt. 13, 14, 15, 20 e
21; |
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| IV |
la Repubblica
italiana mette a disposizione le sue strutture consolari per
l'assistenza ai cittadini della Nazione zingara in Europa e nel mondo. |
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| modalità
e termini di partecipazione |
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| relazione
introduttiva |
- RELAZIONE INTRODUTTIVA
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- nel 1947 veniva solennemente
proclamata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
I suoi principi vennero successivamente posposti in forma di
trattati internazionali, per i quali gli stati contraenti -a seguito
della dovuta ratificazione ed esecuzione dei rispettivi parlamenti-
si obbligavano alla loro applicazione nell'ambito territoriale e
giuridico loro afferente. Nel quadro di tali trattati il soggetto
dei diritti tutelati è il cittadino la cui esistenza è
inscritta nella giurisdizione territoriale dello stato contraente.
È la competenza territoriale a obbligare lo stato a
conformare e conformarsi alle garanzie contratte. Ed è per
la competenza territoriale che è riconosciuto il diritto di
autodeterminazione dei popoli, liberi di congiungersi o scindersi da
altra entità statale. Risulta essere implicito in questi
trattati l'indissolubile legame esistente fra cittadino, popolo di
appartenenza, e territorio di pertinenza. Privi della peculiarità
territoriale non esistono né stati, né popoli, né
cittadini soggetti del diritto ratificato.
-
A quest'ultimi è
riconosciuta la possibilità di esistenza nel solo ambito
della tolleranza loro offerta dalle entità statali presso cui
dimorano. Di questa tolleranza sono incaricati gli stati aderenti
alla “Convention relating to the Status of
Stateless Persons”,
i quali sono di fatti costituiti tutori della loro integrità
fisica e del loro rispetto giuridico. Responsabili di una
ospitalità che -anche se non fosse disattesa- esclude
l'ospitato da una effettiva partecipazione alla vita sociale
economica e politica del paese ospitante. Egli potrà avere
la facoltà di integrarvisi, lasciandosi in tutto assimilare
dall'entità ospitante, acquisendone finanche la cittadinanza
nei termini e nelle modalità a lui concesse. Ma ciò
implicitamente considera il non-cittadino di nessun stato quale
entità individuale scissa dalla comunità di
appartenenza, estrapolata dalla sua cultura, dalla sua tradizione,
dalla sua storia. L'assimilazione esclude l'appartenenza ad un
popolo che non sia quello assimilante. L'appartenenza ad un popolo
non-stato esclude dall'assimilazione.
-
Il paradosso zingaro è
tutto qui. Privo di un territorio, ovvero privi di una proprietà
territoriale dove espletare la propria giurisdizione, il popolo
zingaro è privato del riconoscimento di Ente di diritto
pubblico internazionale: ufficialmente semplicemente non esiste.
Esistono però gli zingari, con la loro biologica concretezza,
e con tutte le varietà dei loro diversi ceppi. Ogni stato
proprietario del territorio ha dovuto amministrarne la presenza
senza la possibilità di un ente interlocutore, giacché
questo non esiste. E lo ha amministrato a suo modo. Assimilandolo,
emarginandolo, espellendolo, ignorandolo, sterminandolo. Ma mai
riconoscendolo. Mai?
-
In origine non
fu così. Il nome stesso di “zingari”, al di là
delle fantasiose ricostruzioni etimologiche che vorrebbero riferirlo
alla loro provenienza egizia o alle avventizie professioni
divinatorie, trae origine dallo status giuridico ad essi concesso di
“intoccabili” (dal greco Atzinganoi),
che nulla ha in comune con l'omonima casta
indù, e dalla quale deriva il beneficio della speciale
immunità che consentiva loro di ovunque soggiornare,
transitare, ed esercitare liberamente le loro professioni in
esenzione dagli obblighi amministrativi, fiscali e militari gravanti
sulle popolazioni residenti. Il termine “zingari” non intende
quindi riferirsi ad uno specifico popolo, e scevro da qualsiasi
valenza dispregiativa indica piuttosto uno status di cui le comunità
nomadi, nella storia, hanno beneficato.
-
Di ciò ci è
pervenuta testimonianza da un atto della Serenissima a Nuaplia, suo
avamposto nell'Egeo, la quale nel 1387 confermava i preesistenti
privilegi concessi loro da Giustiniano. Privilegi la cui normazione
è in più luoghi e diversi tempi riscontrata, fra cui
la celeberrima disposizione del 1423: « Noi
Sigismundo, per grazia di Dio sempre Augusto Re dei Romani, Re
d'Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia... Per la quale cosa
dovunque il detto Ladislao Voivoda e la sua gente giungano nei
nostri domini, città e castella, con la presente lettera
comandiamo e ordiniamo alle nostre fedeltà che il medesimo
L.V. e gli zingari i suoi sudditi, tolto ogni impedimento e
difficoltà debbano essere favoriti e protetti e difesi da
ogni attacco e offesa. Se poi tra loro stessi sarà sorta
qualche zizzania o contesa, allora né voi, né nessun
altro di voi, ma lo stesso Ladislao Voivoda, abbia facoltà di
giudicare e liberare. ».
Dove, sia ben chiaro, Voivoda non è un nome, bensì un
titolo, una investitura giuridico-amministrativa dell'organizzazione
feudale del regno. Con tale investitura Ladislao è posto
vassallo del monarca. La sua autorità non è però
esercitata su un territorio, ma su i suoi
sudditi”, riconosciuti quale popolo
a sé stante, con una amministrazione autonoma, sovrapposta,
integrata e salvaguardata dalle amministrazioni territoriali
ospitanti.
-
Quanto fu possibile immaginare in
quell'epoca tanto distante può rendersi difficilmente
concepibile adesso. Ciò in conseguenza del processo
giuridico, istituzionale, economico e filosofico che ha portato alla
formazione degli stati-nazione nel corso di secoli XVII e XIX. In
essi il vincolo di sangue si connesse a quello di terra, legandolo
alla proprietà terriera. Il regime amministrativo
mercantilista prima e liberalista poi ne esaltarono il legame,
eleggendolo a ragione d'essere dello stato stesso, rappresentazione
di un popolo la cui omogeneità escludeva alcun valore
all'individuo se non quale membro conformato alla comunità.
E ciò fu portato fino al parossismo nazionalista che scatenò
i due conflitti mondiali. Ma il ripensamento critico -o l'apertura
delle dogane- introdotto dalla globalizzazione, mettendo in
discussione la funzione dello stato-nazione, apre inaspettate
prospettive alle relazioni fra popoli, culture ed economie diverse,
che esondando dai protocolli tecnici investono la quotidianità
delle comunità umane. Ciò è tanto più
vero nell'ambito della Unione europea, dove identità etniche
secolarmente contrapposte e belligeranti si trovano a cogestire
economie e legislazioni comuni. In tale congiuntura l'elezione
della Nazione zingara a soggetto di diritto pubblico coevo
all'Unione europea risulta essere non solo ammissibile, ma coerente
al processo di integrazione da essa intrapresa, divenendo vieppiù
irripetibile occasione di sviluppo della civile convivenza.
-
I termini formali di una
sovranità extraterritoriale sono del resto già in
possesso della cultura giuridica consolidata: il Sovrano ordine di
Malta ne è mirabile esempio e modello. E nulla osta la sua
riproposizione per la Sovrana consulta.
-
Momento discriminante per
l'esistenza di un soggetto pubblico è il riconoscimento
operato da parte di altro soggetto esistente. Le procedure esperite
dal diritto internazionale danno rilevanza giuridica ai dati di
fatto. Si esiste in base alle relazioni paritetiche poste in
essere. Ciò in genere rende marginali quelle relazioni di
conclamata subordinazione, tipica dei così detti
stato-fantoccio, o di enti politico-militari creati a strumento di
mire espansionistiche straniere. Mentre, per contro, anche se privi
di alcuna efficacia amministrativa, i governi in esilio possono
godere di ogni accredito diplomatico. Parametro per discernere
l'autenticità del soggetto del diritto è pertanto
l'autorità ad esso riconosciuta in forza dell'indipendenza
della sua espressione. E di questa autorità può farsi
carico un qualunque stato, costituendosi organo di trasmissione
presso i consessi diplomatici ove opera. Il riconoscimento
internazionale è quindi consequenziale ad un primo
riconoscimento nazionale.
-
In questo senso, la norma
transitoria è propedeutica ad un riconoscimento
internazionale completo e condiviso. Questo non sarebbe altro che
l'acquisizione di un dato di fatto, il cui sviluppo in seno
all'Unione sarebbe semplice sviluppo. Il problema è farlo.
È tanto difficile?
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- LINK
- per capire, per capirci, per capirsi
-
- Khorakhané
(A forza di essere vento) de andré
- Pontificio
consiglio
- Status of Stateless Persons
- ministero
dell'interno
- conseil
de l'europe
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