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RIFERIMENTI in lingua originale: TREATY OF PEACE with italy- parigi 1947


Art. 50.


1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.


2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.


3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.


4. In Sicilia e Sardegna è vietato all'Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d'ordine interno.


Art. 86.


1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.

2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.

3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.


Art. 87.


1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell'articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell'altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.


2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria


Article 50


1. In Sardinia all permanent coast defence artillery emplacements and their armaments and all naval installations which are located within a distance of 30 kilometres from French territorial waters shall be removed to the mainland of Italy or demolished within one year from the coming into force of the present Treaty.

2. In Sicily and Sardinia all permanent installations and equipment for the maintenance and storage of torpedoes, sea mines and bombs shall be demolished or removed to the mainland of Italy within one year from the coming into force of the present Treaty.

3. No improvements to, reconstruction of, or extensions of existing installations or permanent fortifications in Sicily and Sardinia shall be permitted; however, with the exception of the northern Sardinia areas described in paragraph 1 above, normal maintenance of such installations or permanent fortifications and weapons already installed in them may take place.

4. In Sicily and Sardinia Italy shall be prohibited from constructing any naval, military and air force installations or fortifications except for such accommodation for security forces as may be required for tasks of an internal character.


Article 86


1. For a period not to exceed eighteen months from the coming into force of the present Treaty, the Ambassadors in Rome of the Soviet Union, of the United Kingdom, of the United States of America, and of France, acting in concert, will represent the Allied and Associated Powers in dealing with the Italian Government in all matters concerning the execution and interpretation of the present Treaty.

2. The Four Ambassadors will give the Italian Government such guidance, technical advice and clarification as may be necessary to ensure the rapid and efficient execution of the present Treaty both in letter and in spirit.

3. The Italian Government shall afford to the said Four Ambassadors all necessary information and any assistance which they may require in the fulfilment of the tasks devolving on them under the present Treaty.


Article 87


1. Except where another procedure is specifically provided under any Article of the present Treaty, any dispute concerning the interpretation or execution of the Treaty, which is not settled by direct diplomatic negotiations, shall be referred to the Four Ambassadors acting under Article 86 except that in this case the Ambassadors will not be restricted by the time limit provided in that Article. Any such dispute not resolved by them within a period of two months shall, unless the parties to the dispute mutually agree upon another means of settlement, be referred at the request of either party to the dispute to a Commission composed of one representative of each party and a third member selected by mutual agreement of the two parties from nationals of a third country. Should the two parties fail to agree within a period of one month upon the appointment of the third member, the Secretary-General of the United Nations may be requested by either party to make the appointment.

2. The decision of the majority of the members of the Commission shall be the decision of the Commission, and shall be accepted by the parties as definitive and binding.



Art. 9, comma 2: Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.


Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


Art. 32, comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

RIFERIMENTI in lingua italiana: COSTITUZIONE

RIFERIMENTI in lingua italiana: TRATTATO DI PACE con l’italia- parigi 1947


2019

il MOUS è stato costruito ed è attivo.

La sottoscrizione dell’appello è pertanto CHIUSA, sebbene la STORIA non sia mai conclusa, né prescritte le norme di diritto internazionale che la regolano.


NOTE

sottoscrizione on line chiusa

sottoscrizione


APPELLO APERTO ALLA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA

PER IL RIPRISTINO DEL DIRITTO PUBBLICO NAZIONALE

E  INTERNAZIONALE NEL TERRITORIO SICILIANO


In ordine alla decisione di installare sul territorio siciliano l'impianto di interesse militare del MUOS, e per gli obblighi imposti dalle potenze vincitrici allo stato italiano, e sanciti dal trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947, giusta art. 50 comma 2 e 4, e vincolanti in forza dell'art. 11 comma 2 della costituzione dello stato italiano:


1.  si esorta il governo italiano a provvedere in autotutela alla immediata revoca di ogni accordo, e di ogni atto a questi conseguente, che ne pregiudichi il rispetto;


2.  si incarica il Presidente della Regione Siciliana, in ottemperanza delle funzioni istituzionali attribuitegli dallo Statuto siciliano, e per la difesa degli interessi lesi dalla violazione del trattato, ad adire nelle sedi dallo stesso trattato indicati all'art. 87 onde pretenderne il rispetto.


il ministro Cancellieri, con ammirevole tempismo, il 3 gennaio, a pochi giorni dal pronunciamento del Parlamento siciliano del 9 gennaio 2013 ove si è provveduto alla sospensione delle autorizzazioni precedentemente emesse dal Governo regionale per le quali veniva ammessa -per le competenze di ordine sanitario ed ambientale ad esso affidate- l'esecuzione dei lavori di costruzione della piattaforma logistica del MUOS ha dichiarato essere detta base militare “sito di interesse strategico per la difesa militare della nazione”, e come tale sottratto alla giurisdizione riconosciuta dallo Statuto siciliano alla Regione.


Tale affermazione, oltre che subordinare la salute dei cittadini e l'integrità del paesaggio garantiti dalla costituzione dello Stato agli articoli 9 e 32 ad un prevalente interesse militare della nazione, sembra ignorare che la stessa costituzione, al suo articolo 11, “ripudia la guerra come strumento di offesa...”, obbligando un uso esclusivamente difensivo delle forze armate, lì dove il costruendo impianto di trasmissione satellitare è parte di un sistema di controllo esteso a tutto l'orbe terracqueo, e pertanto attivo ed operante in quadranti assolutamente estranei alla mera difesa del territorio dello stato. Né può ascriversi a difesa un impianto la cui proprietà e gestione non sia direttamente controllata e partecipata dalle forze armate dello stato: il MUOS (Mobile User Objective System) infatti, assommandosi alla stazione di telecomunicazioni NRTF (Naval Radio Transmitter Facility) già attiva dal 1991, è come quella pertinenza militare esclusiva della marina militare USA. Da essa costruito e da essa usato, il MUOS è sottratto alle convenzioni che ordinano la collegialità decisionale ed operativa della NATO, di cui l'Italia -quale nazione alleata- è parte attiva, e legittimamente attiva, in base alle funzioni difensive che soprintendono le ragioni originarie del patto atlantico. E sottratto anche alla preliminare autorizzazione che l'alleanza riconosce alla sovranità dello stato italiano per l'uso di volta in volta deciso delle proprie basi ubicate sul suolo italiano.


La base di Niscemi, sottraendosi alle disposizioni di legge, viene così a costituire l'inquietante anomalia che ammette un “ interesse per la difesa nazionale” che possa prescindere dalla legge dello stato, e dai trattati per essa riconosciuti. Primo dei quali il trattato di pace che a Parigi, nel 1947, sancì la fine della seconda guerra mondiale, provvedendo ad ordinare le amministrazioni delle potenze sconfitte ai criteri di pace e cooperazione desiderati per tutti i popoli del mondo. E proprio il trattato di pace, nel suo articolo 50, esclude per la Sicilia la presenza di installazioni militari che esorbitino dalla mera funzione di ordine interno: centro del mediterraneo, fulcro del mondo, culla di civiltà, non si voleva che essa divenisse la portaerei di nessuna potenza: nel profilarsi dello scontro fra occidente ed oriente a Parigi si decise la neutralità della fortezza siciliana. Di quella decisione, MAI prescritta, e a cui tutti gli stati sottoscrittori sono obbligati, oggi assistiamo alla violazione più spudorata.


Per tale e tanta violazione la popolazione siciliana, prima e più diretta vittima, a difesa dei propri interessi, e a salvaguardia della propria incolumità biologica, pretende vengano riconosciuti le imprescritte ed inderogabili guarentigie che il diritto nazionale ed internazionale afferma e tutela.

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